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Esenzione

Circolare ministeriale n. 2 del 4 gennaio 2006 prot. n. 66
Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2006/2007

Com'č noto, l'art. 21, 9° comma della legge 11/3/1988, n. 67 (legge Finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art. 28 - 4° comma, della legge 28/2/1986, n. 41 (legge Finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha comunicato in data 30/12/2005 che il tasso d'inflazione programmato per il 2006 č pari all'1,7%.
I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2006/2007, come dal seguente prospetto in euro:

Per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone
Limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2005/2006 riferito all'anno d'imposta 2004
Rivalutazione in ragione dell'1,7 %,
con arrotondamento all'unitā di euro superiore
Limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2006/2007 riferito all'anno d'imposta 2005
1
euro 4.547,00
78,00
4.625,00
2
euro 7.544,00
129,00
7.673,00
3
euro 9.699,00
165,00
9.864,00
4
euro 11.584,00
197,00
11.781,00
5
euro 13.468,00
229,00
13.697,00
6
euro 15.264,00
260,00
15.524,00
7 e oltre
euro 17.058,00
290,00
17.348,00
Si ricorda che la misura delle tasse scolastiche č stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale n. 118 del 23/5/1990).
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 15/4/2005, n. 76 e dell'art. 28 del decreto legislativo 17/10/2005, n. 226, a partire dall'anno scolastico 2006/2007, il diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale comprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'Accordo-Quadro in sede di Conferenza Unificata Stato-regioni, cittā e autonomie locali del 19/6/2003.
Conseguentemente gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.

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