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Circolare ministeriale n. 2 del 4 gennaio 2006 prot. n. 66
Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle
tasse scolastiche per l'anno scolastico 2006/2007
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Com'č noto, l'art. 21, 9° comma della legge 11/3/1988, n.
67 (legge Finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito
previsti dall'art. 28 - 4° comma,
della legge 28/2/1986, n. 41 (legge Finanziaria 1986)
sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione
annuo programmato.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del
Tesoro ha comunicato in data 30/12/2005 che il tasso d'inflazione programmato
per il 2006 č pari all'1,7%.
I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle
tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2006/2007,
come dal seguente prospetto in euro:
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Per i nuclei familiari formati dal seguente
numero di persone
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Limite massimo di reddito per l'anno scolastico
2005/2006 riferito all'anno d'imposta 2004
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Rivalutazione in ragione dell'1,7 %,
con arrotondamento all'unitā di euro superiore
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Limite massimo di reddito espresso in euro per
l'a.s. 2006/2007 riferito all'anno d'imposta 2005
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| 1 |
euro 4.547,00
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78,00
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4.625,00
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| 2 |
euro 7.544,00
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129,00
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7.673,00
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| 3 |
euro 9.699,00
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165,00
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9.864,00
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| 4 |
euro 11.584,00
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197,00
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11.781,00
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| 5 |
euro 13.468,00
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229,00
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13.697,00
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| 6 |
euro 15.264,00
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260,00
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15.524,00
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| 7 e oltre |
euro 17.058,00
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290,00
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17.348,00
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Si ricorda che la misura delle tasse scolastiche č stata
determinata dal D.P.C.M.
18 maggio 1990 (G.U. Serie generale n. 118 del
23/5/1990).
Ai sensi del combinato disposto dell'art.
6, comma 1, del decreto legislativo 15/4/2005, n. 76 e
dell'art. 28 del decreto legislativo
17/10/2005, n. 226, a partire dall'anno scolastico
2006/2007, il diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale comprende
i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla
base dell'Accordo-Quadro in sede di
Conferenza Unificata Stato-regioni, cittā e autonomie locali del 19/6/2003.
Conseguentemente gli studenti che si iscrivono al primo,
secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria
superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.
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